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Ipoteca non cancellata
 

Quando l'ipoteca non è cancellata

 

Le nuove ipoteche vengono cancellate automaticamente, le vecchie ancora no.

 

Con l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2007 nr.40 , la cosiddetta Legge Bersani, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 nr.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, sono stati introdotti dei meccanismi automatici per la cancellazione dell'ipoteca sul mutuo, alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita. La novella legislativa prevede per il creditore il compito di rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al Conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni. Gli esercenti di una attività' bancaria, finanziaria o enti di previdenza obbligatoria che abbiano erogato il mutuo sono tenuti ad effettuare tale comunicazione tramite il formato digitale o telematico secondo le disposizioni dell'Agenzia del territorio. Decorsi 30 giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione il Conservatore, accertata la presenza della comunicazione e la conformità, in mancanza di comunicazioni da parte del creditore secondo le previsioni del comma 8-novies dell'articolo 13 della suddetta legge, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e comunque fino all'avvenuta cancellazione rende conoscibile a terzi la comunicazione effettuata dal creditore.

 La legge interviene considerando anche l'aspetto economico, escludendo oneri a carico del debitore per la comunicazione effettuata dal creditore ed eliminando la necessità dell'autentica notarile. La novella non ha però concesso questo automatismo per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 40/2007 del decreto 7/2007 lasciando l'onere di intervento in capo al debitore. Al comma 8-terdecies, per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge, il meccanismo non è automatico ma è lasciato l'onere al debitore, che dovrà effettuare la richiesta tramite opportuna raccomandata alla banca o finanziaria che ha erogato il mutuo, facendo così decorrere i termini per la cancellazione. Inutile sottolineare quanto, decorso un adeguato periodo di tempo, sia utile effettuare una verifica sull' avvenuta cancellazione dell'ipoteca presso la Consevatoria, anche tramite l'agenzia immobiliare di fiducia.